Art. 14.
(Unità tecnica finanza di progetto).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'Unità, quale "organo consultivo permanente per la finanza di progetto" formula proposte per il tempestivo

 

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aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia, allo scopo di ampliare l'ambito di applicazione della finanza di progetto; svolge funzioni di indirizzo, di raccordo con la programmazione di spesa per opere pubbliche, di monitoraggio per sostenere l'azione dei poteri pubblici in materia; elabora pareri e raccomandazioni in tema di riforma degli incentivi e di benefìci pubblici nei settori di interesse, in modo da incidere sia sulla riduzione della spesa in conto capitale nella realizzazione delle opere che sul contenimento della spesa corrente nella gestione dei pubblici servizi».

      2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dai seguenti:

      «3. Per favorire la raccolta di risorse private anche mediante il tempestivo avvio del progetto, la migliore ripartizione dei rischi e un più efficiente utilizzo del capitale, l'Unità svolge altresì le seguenti funzioni:

          a) assiste le pubbliche amministrazioni nell'impostazione della struttura finanziaria dei progetti da realizzare con il concorso del capitale privato;

          b) fornisce assistenza nelle varie fasi di negoziazione, selezione e prequalifica nelle gare relative a progetti non ancora assegnati, allo scopo di favorire l'individuazione di società che curino la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle opere;

          c) per garantire un controllo continuo degli investimenti che le pubbliche amministrazioni realizzano con il contributo del capitale privato, sostiene le amministrazioni nella messa a punto, sin dall'avvio dell'iniziativa, di un monitoraggio costante sia degli aspetti amministrativi del finanziamento, sia degli aspetti tecnici rilevanti per lo sviluppo del progetto.

      3-bis. L'Unità sostiene, altresì, le pubbliche amministrazioni nella messa a

 

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punto di studi di fattibilità in grado di determinare:

          a) la percorribilità economico-finanziaria dell'iniziativa di investimento da realizzare con il contributo del capitale privato;

          b) le caratteristiche tecnologiche del progetto;

          c) la struttura commerciale del mercato di riferimento;

          d) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;

          e) i meccanismi di variazione dei prezzi e delle tariffe;

          f) il livello e le modalità del contributo pubblico;

          g) i termini della concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.

      3-ter. Per superare gli ostacoli procedurali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità assiste l'amministrazione nella messa a punto di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali accordi e intese di programma. Definisce altresì tutti gli adempimenti necessari alla copertura finanziaria dei programmi di opere delle pubbliche amministrazioni, mediante attivazione delle risorse pubbliche e private disponibili».

      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.