1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:
«2-bis. L'Unità, quale "organo consultivo permanente per la finanza di progetto" formula proposte per il tempestivo
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dai seguenti:
«3. Per favorire la raccolta di risorse private anche mediante il tempestivo avvio del progetto, la migliore ripartizione dei rischi e un più efficiente utilizzo del capitale, l'Unità svolge altresì le seguenti funzioni:
a) assiste le pubbliche amministrazioni nell'impostazione della struttura finanziaria dei progetti da realizzare con il concorso del capitale privato;
b) fornisce assistenza nelle varie fasi di negoziazione, selezione e prequalifica nelle gare relative a progetti non ancora assegnati, allo scopo di favorire l'individuazione di società che curino la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle opere;
c) per garantire un controllo continuo degli investimenti che le pubbliche amministrazioni realizzano con il contributo del capitale privato, sostiene le amministrazioni nella messa a punto, sin dall'avvio dell'iniziativa, di un monitoraggio costante sia degli aspetti amministrativi del finanziamento, sia degli aspetti tecnici rilevanti per lo sviluppo del progetto.
3-bis. L'Unità sostiene, altresì, le pubbliche amministrazioni nella messa a
a) la percorribilità economico-finanziaria dell'iniziativa di investimento da realizzare con il contributo del capitale privato;
b) le caratteristiche tecnologiche del progetto;
c) la struttura commerciale del mercato di riferimento;
d) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;
e) i meccanismi di variazione dei prezzi e delle tariffe;
f) il livello e le modalità del contributo pubblico;
g) i termini della concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.
3-ter. Per superare gli ostacoli procedurali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità assiste l'amministrazione nella messa a punto di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali accordi e intese di programma. Definisce altresì tutti gli adempimenti necessari alla copertura finanziaria dei programmi di opere delle pubbliche amministrazioni, mediante attivazione delle risorse pubbliche e private disponibili».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.